Articolo 28.
(Rimborsi per abbonamenti).

        1. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».
        2. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».

 

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        3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da società autorizzate ad espletare i predetti servizi.